Welfare in gioco

Rime di welfare a cura di Giuseppe Rocco

14 Gennaio 2019

Ed รจ subito sera, Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

Così come evidenziato nel Rapporto annuale dell’Istat il processo di semplificazione delle strutture familiari che ha interessato l’Italia negli ultimi decenni continua a far registrare la crescita del numero di famiglie (alla quale corrisponde una progressiva riduzione del numero di componenti), l’aumento di quelle composte da una sola persona e la contrazione di quelle numerose.

Nello stesso periodo il numero medio di componenti per famiglia è sceso da 2,7 a 2,4. La riduzione del numero medio di componenti per famiglia ha interessato tutte le ripartizioni geografiche, sebbene in misura differente. La “crescente” solitudine rende ancora più necessario dotarsi di coperture per non autosufficienza.

Una prima soluzione è quella della copertura assicurativa long term care che beneficia, per la finalità sociale che persegue, della detraibilità del 19% su un premio annuo massimo di 1291,14 euro.
La detrazione spetta anche se i premi per polizze LTC sono stati versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di 1.291,14 euro.

Può utilizzarsi poi un fondo sanitario nel caso in cui sia previsto dal proprio contratto di lavoro beneficiando  del più favorevole regime di deducibilità dal reddito complessivo o di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (e non del regime di detraibilità) secondo l’ ordinario plafond annuale della sanità integrativa pari a 3.615,20 euro e 5.164,27 euro.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, è stata inserita dalla Legge di bilancio 2017 una ulteriore tipologia di fringe benefit, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Ci si può coprire poi anche con forme di previdenza complementare, che possono fornire soluzione al rischio di non autosufficienza sia in fase di accumulazione che in fase di decumulo. La prima via è quella della previsione di coperture assicurative opzionali, presenti al momento in alcuni strumenti di previdenza individuale. 

Dal punto di vista fiscale va evidenziato poi come nel limite annuo di deducibilità di € 5.164,57 rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per Invalidità Totale Permanente per Morte e Long Term Care. È poi diffusa la previsione di una tipologia di rendita che prevede una maggiorazione di importo nel caso in cui insorga la fattispecie di non autosufficienza. Dal punto di vista fiscale la maggiorazione della rendita derivante dalla copertura del rischio di non autosufficienza ha natura indennitaria ed è quindi esente.  

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