L'ho chiesto a Mefop

L’ho chiesto a Mefop….extra deducibilità dei contributi

26 Ottobre 2022

I contributi che si versano ad un fondo pensione sono deducibili dal reddito annuo fino al limite di 5.164,57 euro.

I contributi che si possono dedurre sono quelli del lavoratore e, solo in caso di adesione ad un fondo collettivo, del datore di lavoro. Il Tfr, invece, non è deducibile.

Ricordiamo che i contributi degli iscritti ad un fondo pensione negoziale o ad un fondo pensione aperto ad adesione collettiva sono versati direttamente dal datore di lavoro e quindi sono già dedotti dal reddito complessivo. L’ iscritto a questo tipo di fondo pensione nella dichiarazione dei redditi non dovrà inserire niente, ma solo controllare che risulti la stessa cifra riportata nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro. 

Gli iscritti che versano direttamente al fondo (aderenti ad un fondo aperto, a un PIP o ad un fondo negoziale che versano in più rispetto ai contributi del datore di lavoro) dovranno compilare alcune voci del 730 per godere della deduzione.

In alcuni casi, il limite di deducibilità può salire fino a 7.746,86 euro annui.

L’extra deducibilità dei contributi versati ad un fondo pensione è prevista per gli iscritti alla previdenza complementare assunti dopo il 1° gennaio 2007, che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (es. Inps) e che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti inferiori a 5.164,57 euro.

Questi iscritti, dal sesto anno di adesione e per i venti anni successivi, potranno dedurre un importo pari alla somma di 5.164,57 euro più la differenza tra 25.822,85 euro (5164,57 euro moltiplicato per cinque anni) e i contributi versati nei primi cinque anni. L’importo degli ulteriori contributi, però, non potrà superare i 2.582,29 euro annui. 

Dal sesto anno di adesione e fino ai 20 anni anni successivi, la soglia di deducibilità potrà quindi salire fino a 7.746,86 euro annui (5.164,57 euro +  2.582,29 euro).

Alcune domande che ci avete rivolto

Buonasera,
volevo gentilmente chiedervi un approfondimento rispetto all’aumento della deducibilità dei contributi per i lavoratori di prima occupazione (assunti dopo il 1 gennaio 2007) da 5164,76 di ulteriori 2500 euro circa.
Non mi è chiaro il funzionamento e non so se è ancora in vigore questa opzione.
Certo della vostra chiarezza e gentilezza, vi ringrazio sin d’ora.
Do 22 giu 2020
Gentile Do,
la regola della extra deducibilità per i neo-assunti post 1 gennaio 2007 è ancora vigente.
Tali soggetti, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione al fondo pensione, possono dedurre i contributi che versano in misura maggiore rispetto all'ordinario plafond di 5.164,57 euro.
Il tetto massimo di deducibilità per questi lavoratori non può comunque superare i 7.746,86 euro.
Mefop Spa 23 giu 2020

 

Gentilissimi come sempre.
Per poter sfruttare questa opzione, il lavoratore assunto dovrà iniziare a contribuire ad una forma di previdenza complementare già nel primo anno della sua assunzione o può farlo nell’arco dei primi 5 anni?
La contribuzione deve essere continuativa o si può, eventualmente, interrompere (come da requisiti legislativi) il versamento al fondo pensione e riprenderlo in seguito?
Grazie mille per le delucidazioni
Saluti
Do 23 giu 2020
Gentile Do,
il fatto che la contribuzione dei primi 5 anni sia continuativa non è una condizione necessaria per ottenere l'extra deducibilità.
La regola è consentire, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione (a prescindere dalla effettiva contribuzione), di dedurre contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra la somma di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per non un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi 7746,86 euro). La contribuzione a proprio carico può essere sospesa ma ciò determina anche la sospensione della contribuzione a carico del datore di lavoro in caso di adesione collettiva.
Mefop Spa 23 giu 2020

 

Gentilissimi,
Stavo rileggendo le vostre precedenti risposte in merito alla extra deduzione. Non mi è chiara la dicitura “per un importo pari alla differenza positiva tra la somma di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per non un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi 7746,86 euro)”.
Sarebbe possibile un esempio del meccanismo della extra deduzione? Spero di non chiedere troppo...
Mi piace essere informato e so che le vostre sono informazioni certe e fidate.
Grazie mille.
Do 25 lug 2020
Gentile Domenico,
il meccanismo dell'extra-deducibilità consente nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione di dedurre contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra la somma di 25.822,85 euro (5.164,57 euro x cinque anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per non un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi 7.746,86 euro).

Ciò significa che se nei primi 5 anni di contribuzione al fondo pensione non avrò superato il limite di deducibilità di 5.164,57 euro, potrò dedurre quanto non dedotto in precedenza nei successivi 20 anni ma entro un importo massimo non superiore a 2.582,29 euro per anno (plafond finale annuo 7.746,86 euro). Di seguito un esempio numerico:
Contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di contribuzione al fondo: 12.500 euro (2500 euro per 5 anni).
Differenza positiva tra quanto potenzialmente deducibile e quanto effettivamente dedotto: 13.322,85 euro (25.822,85 euro - 12.500 euro).

Questi 13.322,85 euro potranno essere dedotti nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione entro il predetto importo annuo massimo di 2.582,29 euro. Il che significa che utilizzando interamente tale plafond, l'importo potrà essere dedotto in 6 anni (13.322,85 euro/2.582,29 euro). Naturalmente il beneficio fiscale potrà anche essere suddiviso in più anni, entro il limite dei 20 previsti normativamente.
Mefop Spa 27 lug 2020

 

Buongiorno,
ho iniziato l'attività lavorativa dopo il 1° gennaio 2007 e, in base alla legge in vigore, ho la possibilità di portare in detrazione fino a € 7786,46 per versamenti a fondi di previdenza complementare.
In sede di conguaglio delle imposte per mezzo della dichiarazione con modello 730, vengono ricalcolate anche le detrazioni per lavoro dipendente oppure sono limitate ad €5164,57 come per tutti i lavoratori?
In altre parole l'aumento dell'importo deducibile annuo fino a € 7746,86 concorre, in toto, anche alla diminuzione del reddito imponibile e, di conseguenza, all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente?
Lucky Luke 7 nov 2021

Gentile utente,
confermo che l'importo massimo deducibile (non detraibile) è 7.746,86 (non 7.786,46), l'ulteriore beneficio dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente può certamente verificarsi a condizione che la deduzione operi in sede di busta paga (contributi deducibili versati dal datore di lavoro).
Mefop 8 nov 2021

Le domande riportate in questo articolo sono estratte dai commenti degli approfondimenti:

Approvato il DDL Concorrenza: le principali novità che riguardano i Fondi pensione   e 730/2019 e i contributi versati al welfare integrativo

 

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