Glossario welfare

Riscatto per premorienza

14 Gennaio 2026

Se l’iscritto al fondo pensione muore prima di richiedere la prestazione di previdenza complementare, le risorse accumulate nella sua posizione individuale vengono riscattate dai soggetti designati, cioè da una o più persone (fisiche o giuridiche) scelte dall’iscritto come legittimati al riscatto della propria posizione, oppure, in mancanza di queste, dagli eredi legittimi o indicati nel testamento.Se l’iscritto ha indicato dei designati, questi prevarranno sugli eredi.

L’iscritto al fondo pensione può indicare, in fase di adesione o in un secondo momento, le persone che in caso di morte riscatteranno la sua posizione individuale e la percentuale che spetterà loro. Se l’aderente non ha dato disposizioni circa la ripartizione della posizione, il diritto sarà esercitato dagli aventi diritto al riscatto in parti uguali. 

La designazione può essere modificata in qualsiasi momento e la nuova scelta sostituirà quella precedente.

In caso di mancanza di designati o di eredi, decorsi dieci anni dal decesso, la somma non riscattata resterà al fondo e sarà suddivisa tra gli altri iscritti.

Per quanto concerne la tassazione, il riscatto per morte dell’iscritto viene tassato con un’aliquota del 15%, che, dal sedicesimo anno di iscrizione alla previdenza complementare, si riduce dello 0,3% fino ad arrivare alla percentuale minima del 9%.

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