Glossario welfare

Intangibilità dei Fondi pensione

20 Maggio 2020

Le somme versate nel Fondo pensione nella cosiddetta fase di accumulo (la fase di contribuzione, in cui si versano i contributi e il TFR) sono intangibili, cioè non possono essere cedute, pignorate o sequestrate.

Il montante è intangibile perché è parte del patrimonio del Fondo pensione e non è direttamente a disposizione dell’iscritto. Finché si rimane iscritti al Fondo pensione, anche se non si versano più i contributi, la posizione individuale rimane intangibile.

Quando si perde l’intangibilità?

L’intangibilità viene meno quando le somme,o parte di queste, vengono richieste dall’iscritto che, in possesso dei requisiti necessari, presenta una domanda di anticipazione, di riscatto o di pensione complementare.

La richiesta può essere avanzata anche da un istituto di credito, dotato di apposita delega al riscatto, a cui l’iscritto abbia ceduto il credito di previdenza complementare futuro, una volta giunto a maturazione in presenza dei requisiti di legge (come avviene ad esempio a seguito di cessione del V dello stipendio).

In particolare:

  • in caso di anticipazione per motivi di salute o di richiesta di pensione complementare, il montante può essere ceduto, pignorato o sequestrato fino ad 1/5 del totale. In questo caso il limite è lo stesso dei casi previsti per il pignoramento o sequestro delle pensioni pubbliche (Art 2. DPR 5 gennaio 1950 n.180)
     
  • in caso di riscatto o anticipazione per ristrutturazione, acquisto casa o altri motivi, il montante è sequestrabile o pignorabile senza limiti.

Casi

Montante può essere Pignorato o Sequestrato?

Fase di accumulo:

(in cui si versano i contributi)

No

a meno che non sia previsto da una pronuncia giudiziale o da un provvedimento penale di sequestro o confisca

Iscritti che non versano più contributi

   

Anticipazione per motivi di salute

 

Al massimo fino a 1/5 del totale

Pensione complementare (prestazione capitale/rendita e RITA)

   

Riscatto totale o parziale

 

Sì, senza limiti stabiliti

Anticipazione per ristrutturazione o acquisto prima casa

Anticipazioni per altri motivi

Ricordiamo:

Quali sono i contributi versati al Fondo pensione?

I Contributi versati al Fondo pensione sono costituiti da TFR + contributo individuale + contributo datoriale (per i fondi pensione negoziali).

Per approfondire: Guida ai Fondi pensione - contribuzione 

Quali sono le Anticipazioni che è possibile richiedere?

È possibile richiedere un’anticipazione di una parte della somma accumulata nel Fondo pensione:

  1. per motivi di salute. Fino al 75% del montante e in qualsiasi momento
  2. per acquistare o ristrutturare casa per sé o figli. Fino al 75% del montante e dopo 8 anni di iscrizione 
  3.  per altri motivi: Fino al 30% e dopo 8 anni di iscrizione

Quando è possibile riscattare quanto accumulato nel fondo pensione?

È possibile riscattare il 50% della posizione individuale in caso di: disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi, discontinuità lavorativa legata a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria di almeno 12 mesi.

È possibile riscattare il 100% della propria posizione in caso di: disoccupazione superiore a 48 mesi, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cambio di contratto, dimissioni, licenziamento, morte dell’aderente.

Per approfondire: Guida ai fondi pensione - Anticipazioni e Riscatti

Quando si può richiedere la pensione complementare?

È possibile richiedere la pensione complementare una volta raggiunti i requisiti per la pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

Per approfondire: Guida ai fondi pensione - Pensione complementare

 

 

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