Glossario welfare

ETT - Esenzione, Tassazione, Tassazione

17 Gennaio 2017

Con quali modalità devono essere pagate le tasse sulle somme destinate alla previdenza complementare?

L’acronimo ETT sintetizza le tre modalità di tassazione applicata, a partire dal versamento per arrivare alla richiesta di prestazioni.

La partecipazione a forme di previdenza complementare può scindersi in tre momenti: contribuzione, investimento ed erogazione della prestazione (anticipazioni, riscatti e pensione complementare).
Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di investimento e una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

Il modello descritto si sintetizza con l’acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione).

Nello specifico:
E = esenzione delle somme versate in fase di contribuzione
T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari.
T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

E = esenzione delle somme versate in fase di contribuzione

In primo luogo, i contributi versati al Fondo pensione entro il limite annuo di 5.164,57€, beneficiano di una esenzione dalla tassazione, grazie alla deducibilità dal reddito complessivo imponibile ai fini Irpef. In questo modo alle somme fatte confluire in strumenti di previdenza complementare non sono applicate le aliquote crescenti dell’Irpef che vanno dal 23% al 43%, applicate ai redditi.


T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari

Nella fase di investimento, i rendimenti finanziari, ossia i risultati della gestione finanziaria, sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20%, che scende al 12,5% per i rendimenti dovuti all’investimento in titoli pubblici.
Tali aliquote sono più basse rispetto a quella ordinaria del 26% prevista per i rendimenti conseguiti dalle altre forme di investimento finanziario.


T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita)

Le prestazioni pensionistiche, le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti della posizione individuale espressamente disciplinati dalla normativa di settore beneficiano di una tassazione sostitutiva con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in base al periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare; le altre anticipazioni e i riscatti per mera perdita dei requisiti di partecipazione a una forma pensionistica collettiva sono soggetti sempre ad una imposizione sostitutiva, ma con un’aliquota fissa del 23%.

In conclusione, gli aderenti ai Fondi pensione possono avvalersi di forti benefici fiscali, in quanto le somme versate nella fase di contribuzione che hanno goduto in tale momento dell’esenzione sono soggette ad una tassazione massima del 23% o variabile dal 15% al 9%, molto ridotta rispetto alle aliquote Irpef a cui sarebbero sottoposte se fossero state percepite come redditi (tra il 23% e il 43%).

Analogamente risulta fiscalmente conveniente anche destinare il trattamento di fine rapporto a un Fondo pensione, in quanto il Tfr erogato dall’azienda al lavoratore è soggetto ad imposizione separata con un livello impositivo generalmente superiore al 23% mentre gli stessi importi se erogati da un fondo pensione a titolo di prestazione pensionistica complementare beneficerà di una imposizione sostitutiva dal 15 al 9%.

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