Glossario welfare

Vecchio iscritto

29 Gennaio 2020

Chi è il vecchio iscritto alla previdenza complementare?

Il “vecchio iscritto” alla previdenza complementare è colui che, al 28 aprile 1993, data dell’ entrata in vigore del Decreto Legislativo che di fatto ha istituito la previdenza complementare, era già iscritto ad un Fondo pensione. Prima di questa data, infatti, esistevano già dei Fondi pensione, ma erano presenti all'interno di grandi aziende, banche, compagnie di assicurazione e imprese multinazionali.

Questi Fondi pensione, proprio perché già esistevano prima del 1993, vengono comunemente definiti Fondi pensione preesistenti.

La qualifica di vecchio iscritto

Lo status di vecchio iscritto si perde se si riscatta la propria posizione. A seguito del riscatto, di fatto, non si è più iscritti alla previdenza complementare e il percorso previdenziale si interrompe. Inoltre, se dopo il riscatto si decidesse di procedere con una nuova iscrizione ad altro Fondo pensione, si verrebbe considerati come nuovi iscritti e il calcolo degli anni di appartenenza alla previdenza integrativa ripartirebbe da capo.

La qualifica di vecchio iscritto si mantiene invece nel caso di Trasferimento della propria posizione ad un altro Fondo pensione. Con il trasferimento, infatti, il percorso previdenziale non subisce interruzioni.

La Pensione complementare del vecchio iscritto

Anche il vecchio iscritto, come il nuovo, può decidere di ricevere la pensione complementare: al 100% in forma di rendita oppure al 50% in rendita e al 50% in capitale. In questo secondo caso, sulla parte maturata dopo il 2007 del montante liquidato, viene applicato il regime fiscale entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Questo prevede che il montante sia soggetto a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, che dal 16°anno di iscrizione si riduce ogni anno di 0,3%, fino ad arrivare ad un’ aliquota del 9% (che si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione).

Come terza alternativa, il vecchio iscritto può decidere di ricevere il 100% del montante in capitale. (Opzione non prevista per il nuovo iscritto). In questo caso, però, su tutta la somma accumulata si applicherà il regime fiscale valido fino 31/12/2006, meno vantaggioso rispetto a quello introdotto dal 2007.

Il vecchio iscritto, quindi, può sì ricevere il 100% del montante in capitale, ma in questo caso la tassazione sarà meno favorevole rispetto a quella applicata se l’aderente decidesse di ricevere in capitale metà della somma maturata, che verrebbe tassata, solo per la parte post 2007, con il nuovo regime agevolato.

 

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