Glossario welfare

Naspi e previdenza complementare

11 Aprile 2017

Quali sono gli aiuti che la previdenza complementare offre ai propri iscritti in caso di mobilità o disoccupazione?

NASpI è l’acronimo di “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego”, l’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce i precedenti ammortizzatori sociali, istituita con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, sia in caso di licenziamento individuale che in caso di procedura di mobilità/licenziamento collettivo.

Gli iscritti a uno strumento di previdenza complementare, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto e ottenuto dall’Inps l’indennità di disoccupazione (Naspi), possono richiedere il riscatto di quanto accantonato nella loro posizione individuale, in percentuali e con una tassazione che varia a seconda della causa:

In caso di mobilità, può essere richiesto un riscatto del 50% della posizione individuale e usufruire di una tassazione agevolata per i montanti accumulati a partire dal 1° gennaio 2007, con aliquota che varia dal 15% al 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Per vedere riconosciuto il riscatto parziale fiscalmente agevolato occorre presentare al Fondo pensione una lettera del datore di lavoro che attesti la “cessazione del rapporto per l’avvio della procedura di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223”.

In caso di disoccupazione invece: 

  • Se si è iscritti ad un fondo pensione individuale sarà possibile richiedere il riscatto parziale della posizione (50%) dopo almeno 12 mesi di inoccupazione. Dopo ulteriori 36 mesi di inoccupazione sarà possibile richiedere l’ulteriore 50% accumulato. In questa situazione si potrà usufruire di una tassazione agevolata per i montanti accumulati a partire dal 1° gennaio 2007, con aliquota che varia dal 15% al 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
  • Inoltre, per i soli iscritti ad un Fondo pensione in via collettiva (Fondo pensione negoziale o Fondo pensione aperto con adesione collettiva), può essere richiesto immediatamente il riscatto totale o parziale della posizione maturata, con l’applicazione di una tassazione per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007 pari ad una aliquota del 23%. 

Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata ai riscatti e alle altre prestazioni dei Fondi pensione
 

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