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730/2019 e i contributi versati al welfare integrativo

22 Maggio 2019

I contributi versati al welfare integrativo sono deducibili dal reddito complessivo. Come compilare il modello 730 per poter dedurre queste spese?

I contributi versati alla previdenza complementare, che non sono già stati dedotti in busta paga, sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di € 5.164,57, quelli versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale fino a 3.615,20 euro.

I contributi degli iscritti ad un fondo pensione negoziale o ad un fondo sanitario di categoria sono versati direttamente dal datore di lavoro (chiamato sostituto d’imposta) e sono già dedotti dal reddito. Questi lavoratori dovranno solo verificare che le cifre indicate nel 730 corrispondano a quanto riportato nella Certificazione Unica (CU), il documento fiscale che il datore di lavoro rilascia al dipendente e che certifica il reddito.

Chi deve compilare i righi del modello 730?

Dovranno compilare i diversi righi del QUADRO E - SPESE E ONERI - SEZIONE II  del 730:

  • i lavoratori che versano i contributi in maniera diretta, senza l’intermediazione del datore di lavoro,
  • i lavoratori iscritti ad un fondo negoziale che hanno versato in più rispetto alle somme già versate dal datore di lavoro, che trattiene direttamente dalla busta paga i contributi per la previdenza complementare.
RICORDA: Sono deducibili i contributi del lavoratore e quelli del datore di lavoro, ma non la parte di Tfr versata al Fondo pensione!

 

Quadro E - Sezione II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione al reddito complessivo


Modello 730 e deduzione dei contributi versati ai Fondi sanitari 


Rigo E26 - Altri oneri deducibili

Colonna 1: codice che identifica l’onere sostenuto; Colonna 2:  importo pagato.
Inserire il codice ‘6’  per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
La deduzione riguarda anche la spesa per le persone fiscalmente a carico.

Modello 730 e deduzione dei contributi versati ai Fondi pensione


Righi da E27 a E30 - Contributi per previdenza complementare

Rigo E27 Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. I versamenti da considerare sono quelli a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Novità! Dal 2018 anche ai dipendenti pubblici iscritti ad un fondo pensione si applicano le regole sulla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare. 


Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

Compilano questo rigo i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il  1° gennaio 2007 e coloro che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (es. Inps).

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti inferiori a 5.164,57 euro possono godere di un maggior limite di deducibilità. Dal sesto anno di iscrizione ad un Fondo pensione, e per i venti anni successivi, possono dedurre la somma pari a 5.164,57 euro più la differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni, che non deve essere superiore ad 2.582,29 euro. Questo vuol dire che, dal sesto anno di adesione, la soglia di deducibilità sale a 7.746,86 euro.


Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Compilano questo rigo i lavoratori iscritti ai fondi pensione in situazione di squilibrio finanziario. In questi casi non si applica il limite di deducibilità ordinario, ma è possibile dedurre integralmente quanto versato.


Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico

Indicare i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare fiscalmente a carico, per la parte non dedotta.

Un familiare è considerato a carico se non ha un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

 

Per maggiori informazioni, consulta sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Modello 730/2019 - pdf

Istruzioni per la compilazione - pdf

 

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